Come funziona il calcolo ISEE
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è il parametro utilizzato in Italia per valutare la condizione economica delle famiglie. Serve per accedere a prestazioni sociali agevolate, bonus governativi, tariffe ridotte per servizi pubblici come asili nido, mense scolastiche e università.
1. Indicatore della Situazione Reddituale (ISR)
L’ISR è la somma dei redditi complessivi di tutti i componenti del nucleo familiare, inclusi eventuali redditi esenti da imposta. Comprende redditi da lavoro, pensioni, redditi fondiari e ogni altra entrata fiscalmente rilevante.
2. Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP)
L’ISP tiene conto del patrimonio mobiliare (conti correnti, titoli, investimenti) e immobiliare del nucleo. Il patrimonio mobiliare beneficia di una franchigia pari a 6.000 € più 2.000 € per ogni componente oltre il primo (massimo 10.000 €), incrementata di 1.000 € per ogni figlio oltre il secondo. Per la casa di abitazione, il valore al netto del mutuo residuo non rileva se resta sotto una soglia di 52.500 € (aumentata di 2.500 € per ogni figlio convivente oltre il secondo); se la supera, rileva per due terzi della sola parte eccedente (DPCM 159/2013, art. 5, comma 2). Quella soglia è l’unica cosa che cambia fra i due ISEE sul lato del patrimonio: nell’ISEE per le cinque prestazioni familiari e per l’inclusione è più alta, come spiegato più sotto. L’ISP è la somma del patrimonio mobiliare netto e del patrimonio immobiliare netto; nell’ISE ne entra poi solo il 20%.
3. Che valore degli immobili si dichiara: quello ai fini IMU
È il punto su cui si sbaglia più spesso, perché di “valore catastale” ce n’è più d’uno. Per il DPCM 159/2013 (art. 5, comma 2) il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni “quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU”, e lo stesso comma precisa che il valore si dichiara anche se l’immobile è esente dal pagamento dell’imposta: l’abitazione principale non di lusso non paga l’IMU, ma per l’ISEE conta eccome.
Per i fabbricati la base imponibile IMU si ottiene rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per un coefficiente che dipende dalla categoria (legge 160/2019, art. 1, comma 745):
| Categoria catastale | Moltiplicatore | Valore con rendita 900€ |
| Gruppo A (abitazioni) escluso A/10, e C/2, C/6, C/7 (cantine, box, tettoie) | 160 | 151.200€ |
| Gruppo B e C/3, C/4, C/5 (laboratori, palestre, stabilimenti termali) | 140 | 132.300€ |
| A/10 (uffici) e D/5 (istituti di credito) | 80 | 75.600€ |
| Gruppo D escluso D/5 (capannoni, alberghi, opifici) | 65 | 61.425€ |
| C/1 (negozi) | 55 | 51.975€ |
Per i terreni agricoli il valore è il reddito dominicale rivalutato del 25% moltiplicato per 135; per le aree fabbricabili non c’è rendita, vale il valore di mercato dell’area. Questo calcolatore non ha campi dedicati a terreni e aree: vanno sommati a mano nel campo altri immobili. Dal valore di ogni immobile si sottrae il capitale residuo del mutuo acceso per comprarlo o costruirlo, fino a concorrenza, e se l’immobile è posseduto solo in quota si dichiara la sola parte di spettanza: metà del valore se la quota è il 50%, e così via, cosa che qui va fatta a mano prima di digitare il numero.
Non è il valore catastale che usa il notaio. Per l’imposta di registro i coefficienti sono 110 (con i benefici prima casa) e 120, non 160: su una rendita di 900 € il calcolatore delle spese notarili mostra 103.950 € e questa pagina 151.200 €. Sono due basi imponibili di due imposte diverse, entrambe corrette nel loro contesto: riportare qui il numero del notaio significa dichiarare un patrimonio più basso del vero del 31% (o del 25% partendo dal coefficiente 120), e ottenere un ISEE più basso di quello che l’INPS calcolerà davvero sulla DSU. Il valore ai fini IMU è lo stesso che si ricava dal calcolatore IMU.
4. Scala di equivalenza
L’ISE (Indicatore della Situazione Economica) è l’ISR sommato al 20% dell’ISP (DPCM 159/2013, art. 2, comma 3) e viene diviso per la scala di equivalenza, un coefficiente che cresce con il numero di componenti. Questo rende l’ISEE comparabile tra famiglie di dimensioni diverse.
| Componenti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Parametro | 1,00 | 1,57 | 2,04 | 2,46 | 2,85 | 3,20 | 3,55 |
Oltre il quinto componente il parametro cresce di 0,35 a testa. Sopra questa tabella l’allegato 1 prevede tre maggiorazioni, che si sommano fra loro:
| Maggiorazione | Quando spetta | Valore |
| Lettera a): figli | Nucleo con tre figli | +0,2 |
| Nucleo con quattro figli | +0,35 |
| Nucleo con almeno cinque figli | +0,5 |
| Lettera b): genitori che lavorano | Figli minorenni ed entrambi i genitori (o l’unico presente) con almeno sei mesi di lavoro o impresa nell’anno dei redditi | +0,2 |
| Come sopra, con almeno un figlio sotto i tre anni compiuti | +0,3 |
| Lettera c): genitore solo | Nucleo composto esclusivamente da un genitore solo non lavoratore e dai figli minorenni | +0,2 (o +0,3) |
| Disabilità (fuori dall’allegato 1) | Per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente | +0,5 |
La lettera a) conta i figli, non i figli minorenni: un figlio maggiorenne che fa ancora parte del nucleo entra nel conteggio. Lo stesso vale per le due franchigie dell’articolo 5, che parlano di “figlio convivente” e di “figlio componente il nucleo familiare”. Quanto pesa: un nucleo di sei persone con quattro figli minorenni e un ISE di 41.160 € ha scala 2,85 + 0,35 + 0,35 = 3,55 e quindi un ISEE di 11.594 €; fermandosi a +0,2, come fa chi legge solo la prima riga della lettera a), la scala sarebbe 3,40 e l’ISEE 12.106 €, cioè 512 € in più del dovuto, in una zona in cui le soglie dei bonus distano spesso poche centinaia di euro.
La maggiorazione di 0,5 per ogni componente con disabilità non compare nell’allegato 1: sta nell’art. 2-sexies del d.l. 42/2016, convertito dalla legge 89/2016, che la applica “in luogo di” le detrazioni e franchigie dell’art. 4, comma 4, lettere b), c) e d) del DPCM, per recepire le sentenze del Consiglio di Stato nn. 838, 841 e 842 del 2016.
Dal 1° gennaio 2026 gli ISEE sono due. L’art. 1, comma 208 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, che vale solo per assegno di inclusione, supporto per la formazione e il lavoro, assegno unico e universale, bonus asilo nido e bonus nuovi nati. Per quelle prestazioni la franchigia sulla casa di abitazione passa da 52.500 a 91.500 € (120.000 € nei comuni capoluogo delle città metropolitane), l’incremento di 2.500 € si applica a ogni figlio convivente successivo al primo anziché al secondo, e le maggiorazioni della lettera a) sono rideterminate in 0,10 con due figli, 0,25 con tre, 0,40 con quattro, 0,55 con almeno cinque. Per tutte le altre prestazioni continua a valere l’ISEE ordinario. Questo calcolatore li calcola entrambi: il selettore in cima al calcolatore sceglie quale, e la casella del capoluogo di città metropolitana decide fra 91.500 e 120.000 €.
I comuni per cui la franchigia è 120.000 € sono i quindici capoluoghi di città metropolitana elencati dal messaggio INPS: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Torino e Venezia. Conta dove si trova la casa di abitazione, non dove si presenta la DSU. Il resto del calcolo non cambia: franchigia sul patrimonio mobiliare, 20% dell’ISP, maggiorazioni delle lettere b) e c) e i +0,5 per componente con disabilità sono identici nei due indicatori.
Il comma 208 opera “nelle more dell’adeguamento del regolamento” di cui al DPCM 159/2013, e il messaggio INPS n. 102 si dichiara transitorio: il modello della DSU e dell’attestazione ISEE deve ancora essere aggiornato con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF. Quando quel decreto uscirà, questi valori potranno cambiare o confluire nel regolamento.
| Lettera a): figli nel nucleo | ISEE ordinario | ISEE prestazioni familiari e inclusione |
| Due figli | +0 | +0,10 |
| Tre figli | +0,2 | +0,25 |
| Quattro figli | +0,35 | +0,40 |
| Almeno cinque figli | +0,5 | +0,55 |
| Franchigia casa di abitazione | 52.500€ | 91.500€ (120.000€ nei capoluoghi metropolitani) |
| Incremento di 2.500€ per figlio convivente | dal terzo | dal secondo |
5. ISPE: l’indicatore patrimoniale equivalente
L’ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) sta all’ISP come l’ISEE sta all’ISE: si ottiene dividendo l’ISP per la scala di equivalenza. Non è riportato nell’Attestazione ISEE, ma si ricava dai due valori che vi compaiono. È richiesto per il diritto allo studio universitario (borse di studio, posto alloggio, esoneri): per accedere ai benefici occorre stare sotto una soglia sia di ISEE sia di ISPE. Per l’anno accademico 2026/2027 i limiti massimi nazionali sono ISEE 28.339,88 € e ISPE 61.608,48 €; Regioni ed enti per il diritto allo studio possono fissare soglie proprie più basse.
Domande frequenti
Cos’è l’ISEE e a cosa serve?
L’ISEE è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, lo strumento principale con cui si valuta la condizione economica delle famiglie italiane. Viene richiesto per accedere a bonus, agevolazioni, tariffe ridotte per servizi pubblici (asili nido, mense, università) e altre misure di welfare.
Come si calcola la scala di equivalenza?
La scala parte da un valore base legato al numero di componenti del nucleo: 1 componente = 1,00; 2 = 1,57; 3 = 2,04; 4 = 2,46; 5 = 2,85; ogni ulteriore componente aggiunge 0,35. Sopra questa tabella l’allegato 1 del DPCM 159/2013 prevede tre maggiorazioni, non una. Lettera a), in base al numero di figli (di qualunque età, non solo minorenni): +0,2 con tre figli, +0,35 con quattro, +0,5 con almeno cinque. Lettera b): +0,2 per i nuclei con figli minorenni in cui entrambi i genitori (o l’unico presente) hanno svolto attività di lavoro o d’impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi, elevata a +0,3 se c’è almeno un figlio sotto i tre anni compiuti. Lettera c): la stessa maggiorazione spetta anche al nucleo composto esclusivamente da un genitore solo non lavoratore e dai figli minorenni. Si aggiunge infine +0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente: questa non sta nell’allegato 1 ma nell’art. 2-sexies del d.l. 42/2016 convertito dalla legge 89/2016. Attenzione: nell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione (assegno unico, ADI, SFL, bonus nido e nuovi nati) la sola lettera a) è rideterminata dall’art. 1, comma 208 della L. 199/2025 in +0,10 con due figli, +0,25 con tre, +0,40 con quattro, +0,55 con almeno cinque; le lettere b) e c) e la maggiorazione per disabilità restano identiche.
Perché il calcolatore chiede i figli e non solo i minorenni?
Perché la norma, in tre punti diversi, conta i figli e non la loro età. La maggiorazione della lettera a) parla di “nuclei familiari con tre figli”; la franchigia sulla casa di abitazione è “incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo” (art. 5, comma 2); la franchigia sul patrimonio mobiliare cresce di “1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo” (art. 5, comma 6). Un figlio maggiorenne che fa ancora parte del nucleo conta in tutti e tre i casi. I minorenni servono solo alle lettere b) e c), che sono un’altra maggiorazione e hanno condizioni proprie. Nell’ISEE per le cinque prestazioni familiari e per l’inclusione i 2.500 € si contano invece da ogni figlio convivente successivo al primo, mentre i 1.000 € della franchigia mobiliare restano al secondo.
Dal 2026 esiste un secondo ISEE: questo calcolatore quale calcola?
Tutti e due: si sceglie con il selettore in cima al calcolatore. Dal 1° gennaio 2026 l’art. 1, comma 208 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha affiancato all’ISEE ordinario un secondo valore, l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, che si applica soltanto ad assegno di inclusione (ADI), supporto per la formazione e il lavoro (SFL), assegno unico e universale, bonus asilo nido e bonus nuovi nati. Per quelle cinque prestazioni cambiano tre cose e solo quelle: la franchigia sulla casa di abitazione sale da 52.500 a 91.500 € (120.000 € se la casa sta in un comune capoluogo di città metropolitana), l’incremento di 2.500 € si conta da ogni figlio convivente successivo al primo anziché al secondo, e le maggiorazioni della lettera a) diventano 0,10 con due figli, 0,25 con tre, 0,40 con quattro, 0,55 con almeno cinque. Tutto il resto — franchigia mobiliare, 20% dell’ISP, lettere b) e c), maggiorazione per disabilità — è identico. Per ogni altra prestazione vale l’ISEE ordinario. Riferimento: messaggio INPS n. 102 del 12 gennaio 2026.
Cosa sono ISR, ISP e ISE?
Sono i tre valori intermedi da cui nasce l’ISEE, e compaiono tutti nell’Attestazione ISEE rilasciata dall’INPS. L’ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) è la somma dei redditi del nucleo. L’ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale) è la somma del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo, al netto delle franchigie. L’ISE (Indicatore della Situazione Economica) è l’ISR sommato al 20% dell’ISP (DPCM 159/2013, art. 2, comma 3). L’ISEE si ottiene dividendo l’ISE per la scala di equivalenza.
Quale valore degli immobili devo inserire?
Quello ai fini IMU. Il DPCM 159/2013 (art. 5, comma 2) dice che il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati “quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell’anno precedente”, e precisa che il valore va dichiarato anche se l’immobile è esente dal pagamento dell’imposta. Per un’abitazione quel valore si ottiene moltiplicando la rendita catastale per 1,05 e poi per 160 (legge 160/2019, art. 1, comma 745): è il motivo per cui qui si digita la rendita e il valore lo calcola la pagina. Attenzione: non è lo stesso “valore catastale” che serve per l’imposta di registro dal notaio, dove i coefficienti sono 110 e 120. Su una rendita di 900 € il valore ai fini ISEE è 151.200 €, quello del notaio 103.950 €: chi porta qui il secondo numero dichiara un patrimonio del 31% più basso del vero.
Come si calcola l’ISPE e a cosa serve?
L’ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) si ottiene dividendo l’ISP per la scala di equivalenza: è quindi il patrimonio del nucleo “equivalente”, cioè rapportato al numero di componenti, esattamente come l’ISEE lo è per la situazione economica complessiva. Non compare nell’Attestazione ISEE e si ricava dai due valori che vi sono riportati (ISP e scala di equivalenza). Serve soprattutto per il diritto allo studio universitario: borse di studio, posto alloggio ed esoneri richiedono di stare sotto una soglia sia di ISEE sia di ISPE. Per l’anno accademico 2026/2027 i limiti massimi nazionali sono ISEE 28.339,88 € e ISPE 61.608,48 € (MUR, decreto direttoriale n. 176 del 10 febbraio 2026); le Regioni e gli enti per il diritto allo studio possono fissare soglie proprie più basse.
Questo calcolatore sostituisce la DSU?
No, questo strumento fornisce esclusivamente una stima indicativa dell’ISEE. L’ISEE ufficiale si ottiene presentando la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presso un CAF abilitato o tramite il portale INPS, che effettua verifiche incrociate sui dati dichiarati con le banche dati dell’Agenzia delle Entrate.
Fonti e riferimenti
- INPS, ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente
- DPCM 159/2013, regolamento ISEE, testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2014 (art. 2 co. 3: ISE = ISR + 20% ISP; art. 5 co. 2: patrimonio immobiliare ai fini IMU, franchigia 52.500 € e due terzi della parte eccedente)
- DPCM 159/2013, allegato 1, scala di equivalenza, in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2014: tabella dei parametri, +0,35 per ogni componente oltre il quinto e le tre maggiorazioni delle lettere a), b) e c)
- Decreto-legge 42/2016, art. 2-sexies, convertito con modificazioni dalla legge 89/2016, maggiorazione di 0,5 per ogni componente con disabilità: testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28/05/2016
- Legge 199/2025 (bilancio 2026), art. 1, comma 208, ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, illustrato dal messaggio INPS n. 102 del 12 gennaio 2026
- Legge 160/2019, art. 1, comma 745, base imponibile IMU e moltiplicatori catastali, in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019, S.O. n. 45/L (pagg. 128-129)
- Ministero del Lavoro, istruzioni per la compilazione della DSU, quadro FC3 “Patrimonio immobiliare” (valore ai fini IMU, quota di possesso, mutuo residuo)
- DPCM 9 aprile 2001, art. 5 co. 1 e 8, ISPE per il diritto allo studio universitario, in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26/07/2001
- MUR, decreto direttoriale n. 176 del 10 febbraio 2026, limiti massimi ISEE e ISPE a.a. 2026/2027, su mur.gov.it