- Accantonamento totale € 0
- Rivalutazione lorda + € 0
- Imp. sostitutiva (17%) − € 0
- TFR lordo € 0
- Reddito di riferimento € 0
- Aliquota media 0%
- Detrazione (D.M. 20/03/2008) + € 0
- Tassazione separata − € 0
- TFR netto € 0
Calcola il tuo Trattamento di Fine Rapporto con rivalutazione ISTAT e tassazione separata aggiornate.
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Ogni anno il datore di lavoro accantona una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5.
L'accantonamento annuo lordo si calcola come RAL ÷ 13,5. Da questo importo viene sottratto il contributo INPS pari allo 0,5% della retribuzione, quindi l'accantonamento netto è pari a RAL ÷ 13,5 − RAL × 0,5%.
Il TFR accantonato (esclusa la quota dell'anno in corso) viene rivalutato annualmente con un tasso composto da una parte fissa dell'1,5% più il 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Ad esempio, con un'inflazione del 2%, la rivalutazione è 1,5% + 75% × 2% = 3,0%. Sulla rivalutazione si applica un'imposta sostitutiva del 17%, trattenuta dal datore di lavoro e imputata a riduzione del fondo: l'aliquota è all'11% nel testo originario del D.Lgs. 47/2000 ed è stata portata al 17% dall'art. 1 comma 623 della L. 190/2014, per le rivalutazioni dal 1° gennaio 2015.
La quota di accantonamento del TFR (esclusa la rivalutazione, già tassata al 17%) è soggetta a tassazione separata (art. 19 comma 1 del TUIR): si calcola il reddito di riferimento (accantonamento ÷ anni di servizio × 12), si determina l'IRPEF su tale reddito, e l'aliquota media risultante si applica all'accantonamento totale.
Sul TFR l'IRPEF non si calcola solo con le aliquote dell'anno in corso. L'art. 1 comma 9 della legge 296/2006 impone che «si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006»: il calcolo va fatto due volte e vince quello che costa meno. La ragione è storica (la riforma IRPEF entrata in vigore nel 2007 non doveva far aumentare il prelievo su somme maturate prima), ma la norma è tuttora vigente e continua ad avere effetto.
| Scaglione 2026 | Aliquota | Scaglione al 31/12/2006 | Aliquota |
|---|---|---|---|
| fino a 28.000 € | 23% | fino a 26.000 € | 23% |
| da 28.001 a 50.000 € | 33% | da 26.001 a 33.500 € | 33% |
| oltre 50.000 € | 43% | oltre 33.500 € | 39% |
Le due curve si incrociano a 79.750 € di reddito di riferimento: sotto quella soglia conviene la tabella del 2026, sopra quella del 2006, perché lì il 39% senza tetto batte il 43% oltre i 50.000 €. Poiché il reddito di riferimento vale circa l'82,9% della RAL, la salvaguardia comincia a mordere intorno a una RAL di 96.213 €.
La clausola non scade nel 2027. Dal 1° gennaio 2027 si applica il nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117), il cui art. 376 abroga l'art. 1 comma 9 della L. 296/2006. Non è però un'abrogazione nel merito: la stessa regola è trasfusa nell'art. 21 comma 11 del nuovo testo unico, che la riscrive con le stesse parole — «si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006» — e l'art. 21 comma 8 la richiama espressamente. Anche gli scaglioni IRPEF ordinari restano quelli di oggi (art. 11 del nuovo testo unico: 23% fino a 28.000 €, 33% fino a 50.000 €, 43% oltre). Per il TFR, quindi, dal 2027 non cambia nulla.
Sull'imposta così determinata spetta una detrazione, prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 20 marzo 2008 in attuazione dell'art. 2 comma 514 della legge 244/2007. Vale al massimo 70 €, decresce al crescere del reddito di riferimento e si azzera a 30.000 €. Spetta per una sola cessazione del rapporto in ciascun periodo d'imposta e non spetta sulle anticipazioni di TFR.
| Reddito di riferimento | Detrazione | Regola applicata |
|---|---|---|
| 5.000 € | 70,00 € | lett. a): importo fisso |
| 7.500 € | 70,00 € | lett. a): importo fisso |
| 12.000 € | 65,61 € | lett. b): 50 € + 20 € × (28.000 − reddito) / 20.500 |
| 18.000 € | 59,76 € | lett. b): 50 € + 20 € × (28.000 − reddito) / 20.500 |
| 24.000 € | 53,90 € | lett. b): 50 € + 20 € × (28.000 − reddito) / 20.500 |
| 28.000 € | 50,00 € | lett. b): 50 € + 20 € × (28.000 − reddito) / 20.500 |
| 29.000 € | 25,00 € | lett. c): 50 € × (30.000 − reddito) / 2.000 |
| 29.500 € | 12,50 € | lett. c): 50 € × (30.000 − reddito) / 2.000 |
| 30.000 € | 0,00 € | lett. c): 50 € × (30.000 − reddito) / 2.000 |
Gli importi qui sotto assumono una RAL costante per tutta la carriera e un'inflazione ISTAT costante al 2% (quindi una rivalutazione del 3,00% l'anno). Sono le stesse formule del calcolatore in cima alla pagina.
| RAL | 10 anni | 20 anni | 30 anni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lordo | imposta | netto | lordo | imposta | netto | lordo | imposta | netto | |
| 20.000 € | 15.470 | 3.116 | 12.354 | 35.254 | 6.294 | 28.960 | 60.554 | 9.471 | 51.083 |
| 30.000 € | 23.205 | 4.713 | 18.492 | 52.881 | 9.479 | 43.402 | 90.831 | 14.245 | 76.586 |
| 40.000 € | 30.940 | 6.784 | 24.156 | 70.508 | 13.569 | 56.939 | 121.108 | 20.353 | 100.755 |
| 60.000 € | 46.410 | 11.343 | 35.067 | 105.762 | 22.687 | 83.075 | 181.663 | 34.030 | 147.633 |
| 100.000 € | 77.351 | 23.097 | 54.254 | 176.270 | 46.194 | 130.075 | 302.771 | 69.292 | 233.479 |
| 120.000 € | 92.821 | 28.485 | 64.336 | 211.524 | 56.970 | 154.554 | 363.325 | 85.455 | 277.870 |
Con una RAL di 120.000 € e 30 anni di servizio l'imposta scende da 87.427 € a 85.455 € proprio grazie alla clausola di salvaguardia: 1.972 € di differenza. Sotto i 96,2 mila euro di RAL, invece, la salvaguardia non cambia nulla e l'unico sconto è la detrazione del 2008.
Il TFR lordo comprende gli accantonamenti e la rivalutazione netta (già al netto dell'imposta sostitutiva del 17%). Il TFR netto è quanto effettivamente ricevi dopo l'applicazione della tassazione separata sulla quota di accantonamento.
Sì, la rivalutazione è stabilita per legge (art. 2120 c.c.): una parte fissa dell'1,5% più il 75% dell'indice ISTAT. Si applica al TFR accantonato negli anni precedenti, non alla quota che matura nell'anno in corso.
Perché lo impone l'art. 1 comma 9 della legge 296/2006: sul TFR «si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006». Si fa quindi un doppio calcolo e vince quello che costa meno. Le aliquote del 2006 erano 23% fino a 26.000 €, 33% fino a 33.500 € e 39% oltre: sopra un reddito di riferimento di 79.750 € conviene quella tabella, cioè da una RAL di circa 96.000 € in su. La clausola resta in vigore anche dopo il 2026: il nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026), che si applica dal 1° gennaio 2027, la riscrive parola per parola nell'art. 21 comma 11.
Sì, quella del decreto ministeriale 20 marzo 2008: l'imposta si riduce di 70 € se il reddito di riferimento non supera 7.500 €, poi cala gradualmente e si azzera a 30.000 €. Con la RAL di 30.000 € e i 10 anni impostati di default vale 53,06 €. Spetta per una sola cessazione del rapporto per ogni anno d'imposta e non spetta sulle anticipazioni.
Sì, ed è la regola: quella trattenuta dal datore di lavoro è provvisoria. L'art. 19 comma 1 del TUIR prevede che gli uffici finanziari riliquidino l'imposta «in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti», iscrivendo a ruolo la differenza o rimborsandola. Questo calcolatore riproduce la ritenuta del datore di lavoro, non la riliquidazione: per farla servirebbero i redditi imponibili dei cinque anni precedenti.
Circa il 6,91% della retribuzione annua: la quota lorda è la RAL divisa per 13,5 (7,41%) meno il contributo dello 0,50% versato all'INPS. Con una RAL di 30.000 € sono 2.072,22 € l'anno, che dopo 10 anni e con inflazione al 2% diventano 23.205 € lordi.
Dipende dalla situazione personale. Il TFR in azienda ha una rivalutazione garantita ma un'aliquota fiscale potenzialmente più alta. I fondi pensione possono offrire rendimenti superiori e una tassazione agevolata (dal 15% al 9%), ma con vincoli di accesso. Sulle quote destinate alla previdenza complementare non si applica l'imposta sostitutiva del 17%.
Applica le formule di legge per accantonamento, rivalutazione, imposta sostitutiva, tassazione separata, clausola di salvaguardia e detrazione. Resta una simulazione: assume una RAL costante e un'inflazione costante per tutti gli anni, non conosce i redditi dei cinque anni precedenti (necessari alla riliquidazione) e non modella le anticipazioni già percepite né i periodi di lavoro a tempo parziale.